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D.L. 24/09/2002 n. 2094. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive nè ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1 gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del Decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241. 5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che a) i nuovi assunti siano di età non inferiore a 25 anni b) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o siano portatori di handicap individuati ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 c) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonchè dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. 6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita. 7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a lire 5 milioni, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dal Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonchè dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni. 8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi. 9. Entro il 31 dicembre 2001 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità. Le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 23 dicembre 1998. n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore per le assunzioni intervenute nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000. Per i datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003 effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nel citato art. 4 e nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/99, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonchè in quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito d'imposta. L'ulteriore credito d'imposta, che è pari a L. 400.000 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo la disciplina di cui al presente articolo. All'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio. 11. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.". Art. 3. Disposizioni in materia di accisa e disposizioni varie 1. Al Decreto-Legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni a) nel comma 3 dell'articolo 6 le parole: "dal 1 ottobre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 5-bis" b) nel comma 1 dell'articolo 7 le parole: "dal 1 ottobre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-bis" c) nel comma 4 dell'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al predetto Decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al Titolo I del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446". ((1-bis. Per garantire l'invarianza delle entrate delle regioni, il minor gettito derivante dall'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera c), è rimborsato alle regioni stesse con le modalità individuate con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.)) 2. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, ((di cui al)) Decreto legislativo 25 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo le parole: "di pagamento dell'accisa" sono inserite le seguenti: ", anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto,". ((2-bis. Alla nota 1 dell'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'agevolazione dell'aliquota ridotta dell'accisa sul gas metano a favore degli stabilimenti di produzione vale anche se in tali stabilimenti vengono introdotte e depositate merci provenienti da altri stabilimenti purchè di società controllate o di società collegate con quella titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonchè sul gas metano utilizzato per operazioni connesse con l'attività industriale". 2-ter. Al fine dell'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento alle "autostrade del mare", nonchè per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2003, la spesa di 20 milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a carico dello Stato, nonchè la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2002 per le necessità del piano straordinario di attività di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto-Legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 maggio 2002, n. 96. Per la realizzazione delle iniziative di sviluppo delle infrastrutture finalizzate al sostegno dell'intermodalità, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2002, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente Decreto, per il completamento delle iniziative comprese in contratti d'area che abbiano registrato una percentuale di attuazione superiore al settanta per cento, al netto di eventuali protocolli aggiuntivi, alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, nonchè la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per l'anno 2004 quale contributo al finanziamento per la realizzazione di programmi di dotazione intrastrutturale diportistica del- 448. 2-quater. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter, in relazione agli interventi correlati alle finalità di cui al medesimo comma 2-ter. 2-quinquies. A decorrere dal 1 gennaio 2003 la disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i contributi erogati a norma di Legge concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, si applica anche ai contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, semprechè l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale. 2-sexies. All'articolo 128, comma 6, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 1, comma 6, del Decreto-Legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole: "il 30 settembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 marzo 2003". Entro il 31 marzo 2003 è altresì data attuazione al provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 145, comma 62, della predetta Legge n. 388 del 2002".)) Riferimenti normativi: -Si riporta il testo degli articoli 5, comma 4, 6, comma 3 e 7, comma 1 del Decreto-Legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante "Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonchè sui rimborsi IVA, sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni", così come convertito dalla Legge 27 febbraio 2002, n. 16 e come modificato dal Decreto qui pubblicato: "Art. 5 (Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori). 1. - 3. (Omissis). 4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 1 e 2 presentano, entro il termine del 30 settembre 2002, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al predetto Decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al Titolo I del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 5. (Omissis).". Art. 6 (Soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti). 1. - 2. (Omissis). 3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 7, comma 5-bis. Art. 7 (Istituzione di un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale). 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-bis è istituito un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale, finalizzato a compensare i maggiori costi dell'attività di trattamento degli oli usati, mediante rigenerazione, per la produzione di basi lubrificanti e mediante riciclaggio, per la produzione di combustibili a specifica, nonchè di potenziare l'attività di controllo sugli impianti di combustione di oli usati, non altrimenti riciclabili e di incrementare le misure compensative destinate a favorire la riduzione delle emissioni inquinanti, di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. |
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